COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CS Saiano COPPA LOMBARDIA 3
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società CS Saiano COPPA LOMBARDIA 3^Cat.
Gara Ponte Zanano/Saiano del 24/09/2009
CU n. 14 del 01.10.2009 del CRL
La Società SAIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente BELLINI MONICA sino al 14.10.2009 e inflitto alla società l’ammenda di Euro 50,00= lamentando che le sanzioni sarebbero infondate in quanto nessun comportamento scorretto sarebbe stato compiuto.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo è inammissibile in quanto i provvedimenti disciplinari non superiori a 50,00 Euro per le società partecipanti al campionato di 3^ Categoria e l’inibizione ai dirigenti fino ad un mese, in base all’art. 45 del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.