COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società S.F.82 Camp. 2^ Cat. Gir. P
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società S.F.82 Camp. 2^ Cat. Gir. P
Gara Pro Novate/S.F.82 del 04/10/2009
CU n. 13 del 08/10/2009 della delegazione di MILANO
La Società S.F.82 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Fabio CARMICINO sino al 08.04.2010, lamentando che il comportamento tenuto dal proprio tesserato si sarebbe svolto con modalità differenti rispetto a quelle descritte nel referto arbitrale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la reclamante intende dimostrare che da parte del calciatore CARMICINO vi sarebbe stato un approccio educato nei confronti del direttore di gara, sia al momento della comunicazione dell’espulsione, avvenuta a gara terminata, sia successivamente, all’atto della richiesta di spiegazioni. Tutto ciò viene smentito da quanto riportato in referto. L’atteggiamento tenuto dal calciatore appare gravemente irriguardoso, nonché minaccioso nei confronti dell’arbitro, non avendo egli condiviso le sue decisioni tecniche in corso di gara ed avendo, poi contestato la sua eccessiva espulsione.
Anche all’atto della richiesta di scuse, solamente il positivo intervento di un dirigente della reclamante riusciva a impedire che il calciatore potesse aggredire l’arbitro.
Pur nella complessiva gravità dei fatti addebitati al CARMICINO, Questa Commissione ritiene in virtù dei criteri abitualmente adottati per analoghe fattispecie, di ridurre la squalifica.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Fabio CARMICINO a tutto l’11/02/2010
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.