COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisportiva Valle

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Polisportiva Valle Imagna Cat. Juniores Prov. A

Gara Almè/Valle Imagna del  26/09/2009

La Società POLISPORTIVA VALLE IMAGNA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato:

• di comminare alla Società Polisportiva Valle Imagna la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 40,00;

• di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore Locatelli Mirko;

• di inibire fino al 16.10.2009 il dirigente accompagnatore Bugada Michele

Comunicato n.10 di Bergamo del 01.10.2009

La società Polisportiva Valle Imagna chiede con il reclamo che vengano annullate le sanzioni inflitte dal GS, assumendo che il calciatore Locatelli Mirko aveva già scontato la squalifica, non essendo stato inserito nella distinta di una precedente gara ufficiale e, quindi, sostenendo la posizione regolare del calciatore insiste per il ripristino del risultato ottenuto sul campo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini del CGS, rileva:

A sostegno della sua tesi la reclamante ha più volte mutato argomento, prima sostenendo l’errore determinato da un caso di omonimia, per avere in squadra due calciatori a nome Locatelli Mirko, poi sostenendo che il calciatore nella gara in questione fosse in posizione regolare per avere già scontato la squalifica in una precedente gara ufficiale.

Dagli atti ufficiali contenuti nel fascicolo all’esame di questa Commissione non risulta nessuna distinta di gara ufficiali, precedente a quella in contestazione, nella quale non figuri iscritto il calciatore Locatelli Mirko nato il 25.09.1992, né la Società reclamante ha prodotto il documento comprovante tale circostanza.

Pertanto, mancando del tutto la prova di quanto affermato dalla Polisportiva Valle Imagna, appaiono del tutto legittime le decisioni assunte dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone di incamerare la  relativa tassa.

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