COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Somaglia Camp. J.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società US Somaglia Camp. J.P. Gir. B

Gara US Somaglia/AS Lodivecchio Calcio del  26/09/2009

CU n. 13 del 08/10/2009 della Delegazione di LODI

La Società US SOMAGLIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato di ripristinare il risultato ottenuto dalle squadre sul campo, annullando il suo provvedimento precedente emesso sulla stessa gara.

La Società US Somaglia chiede con il reclamo che venga annullata la delibera emessa dal GS di Lodi pubblicata sul comunicato del 08.10.2009, e che venga comminata alla AS Lodivecchio la sanzione della perdita della gara per 3-0, per aver utilizzato nel 2° tempo della gara contemporaneamente 6 atleti di età superiore al limite indicato nel CU n.2 del 09.07.2009 della Delegazione di Lodi.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.38 del CGS, sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, rileva: la US Somaglia ha presentato il suo reclamo sulla base di quanto compare nel documento relativo alle sostituzioni dei calciatori durante la gara e nell’elenco dei calciatori iscritti nella distinta della AS Lodivecchio. In effetti nella distinta al n.15 corrisponde il nome del calciatore Costa Alessandro nato nel 1990 e nel referto arbitrale risulta che la AS Lodivecchio ha sostituito al 1° minuto del 2° tempo il calciatore n.7 con il calciatore n.15. La lettura di tali documenti ha indotto la reclamante a ritenere che nel 2° tempo la squadra avversaria avesse contemporaneamente in campo n.6 atleti di età superiore al limite previsto.

In realtà, come ha ribadito il direttore di gara sentito da questa Commissione, nell’annotare le sostituzioni operate dal Lodivecchio, l’arbitro ha commesso l’errore di indicare come subentrato al n.7 il n.15 anziché il n.16, numero di maglia appartenente al calciatore Marcotti Andrea classe 1994.

Il direttore di gara ha aggiunto che era impossibile l’entrata in campo del n.15 Costa Alessandro, in quanto egli aveva personalmente constatato che il calciatore, prima dell’inizio della gara, si era rivestito e con la sua borsa si era allontanato dal campo, a seguito di motivi familiari, circostanza per la quale i dirigente del Lodivecchio aveva richiesto lo stralcio del nome del calciatore dalla distinta della sua squadra.

Pertanto, in difformità dal dato documentale, nella realtà la AS Lodivecchio ha sempre mantenuto in campo un numero regolare di giocatori di età superiore al limite previsto, con ciò osservando quanto prescritto nel CU n.2 del 09.07.2009 della Delegazione di Lodi.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.

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