COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Real Rovato Francia
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 05/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Real Rovato Franciacorta Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Real Rovato/Volta del 11/10/2009
CU n. 11 del 22/10/2009 della Delegazione di BRESCIA
La Società REAL ROVATO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 50,00=, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata il calciatore PAPA ABDOULYE NDIAYE risulta regolarmente tesserato per la predetta società dal 15/09/2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva che dagli accertamenti eseguiti presso l’ufficio Tesseramenti hanno confermato che il calciatore in questione risulta tesserato per l’ASD REAL ROVATO FRANCIACORTA dal 15.09.2009. Ragione per cui il calciatore aveva pieno titolo per partecipare alla gara in oggetto.
Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto e in riforma della decisione assunta dal GS, la Commissione Disciplinare ripristina il risultato di 1-0 a favore dell’ASD REAL ROVATO FRANCIACORTA, relativamente alla gara in oggetto e revoca la sanzione dell’ammenda di Euro 50,00 a carico della società.