COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisportiva Paullese Categ

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Polisportiva Paullese Categoria J.R. B Gir. G

Gara Paullese/Borgolombardo del  24/10/2009

CU n. 18 del 29/10/2009 del CRL

La Società POLISPORTIVA PAULLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato:

•  di squalificare fin al 27.01.2010 il calciatore Longo Antonio;

•  di comminare alla Società ammenda per Euro 250,00 – 150,00 e 150,00.

La Società Polisportiva Paullese chiede con il reclamo una rivalutazione delle sanzioni inflitte dal GS, negando che siano state proferite sul campo frasi offensive nei confronti dei un calciatore avversario di colore e ritenendo eccessiva la sanzione disciplinare inflitta al proprio giocatore Longo Antonio.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.38 del CGS, sentita la reclamante, rileva: durante l’audizione i rappresentanti della Società hanno confermato il contenuto del reclamo, ribadendo che nessuna espressione a contenuto razzista è stata rivolta a calciatori avversari. In relazione alle contestate frasi ingiuriose dirette nei confronti dell’arbitro da  parte di alcuni tifosi, tra i quali il soggetto indicato come allenatore della squadra già colpito da squalifica, la reclamante ha ammesso che le stesse erano state pronunziate, ma a seguito di un comportamento provocatorio tenuto ripetutamente dal direttore di gara nei confronti  degli spettatori.

Per quanto concerne il comportamento tenuto dal calciatore, la Società ha sostenuto che lo stesso meritava l’espulsione per avere commesso un fallo di reazione nei confronti di un avversario, ma che non ha posto in essere  le successive condotte attribuitegli nel referto arbitrale.

Il rapporto dell’arbitro descrive con precisione quanto avvenuto nel corso della gara, quindi quale fonte privilegiata di prova, deve essere tenuto nel debito conto al fine della ricostruzione delle complessive condotte poste in essere dentro e fuori il terreno di gioco.

Il calciatore Longo Antonio si è reso autore di un comportamento trasgressivo che merita la sanzione disciplinare nella misura quantificata dal Giudice Sportivo.

Relativamente alle sanzioni pecuniarie inflitte alla Società, tenuto conto del tenore del referto arbitrale, vanno confermate quelle di 250 Euro e quella di 150,00 Euro, relativa alle ingiurie rivolte dai sostenitori della reclamante nei confronti della categoria arbitrale e degli avversari; mentre si ritiene che il comportamento addebitato e posto a base della terza sanzione inflitta pari a Euro150,00, possa essere compreso tra le condotte che hanno determinato il GS a comminare la seconda sanzione pecuniaria.

Tanto premesso e ritenuto annulla

La sanzione di Euro 150,00 indicata al terzo posto tra quelle inflitte dal GS e conferma nel resto.

Si dispone l’accredito della relativa tassa alla reclamante.

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