COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS VIZZOLA TICINO Camp. All
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società SS VIZZOLA TICINO Camp. All. Prov. Gir. A - Gara SS Vizzola Ticino/San Vittore Olona del 29/09/2009
C.U. n.10 del 24/09/2009 della Delegazione di Legnano
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art.46 comma 4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.10 (Dieci) datato 24/09/2009 della Delegazione di LEGNANO e che il reclamo come si evince dalla sua data di spedizione 30/10/2009 e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme Federali.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.