COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD TONY QUINTOSOLE Camp. C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 12/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD TONY QUINTOSOLE Camp. C.5 Serie D Gir. B - Gara TONY QUINTOSOLE/ACEMERE del 23/10/2009
CU n. 18 del 29/10/2009 del CRL
La Società OTNY QUINTOSOLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Gabriele TRIPODI per 3 gare e comminato l’ammenda di Euro 50,00=, lamentando che il comportamento del calciatore sarebbe stato equivocato dall’arbitro, l’ammenda non sarebbe dovuta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: in relazione all’ammenda il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 del CGS che prevede detta possibilità solamente per importi superiori a Euro 50,00
Per quanto concerne la squalifica, letto il referto arbitrale il quale costituisce fonte privilegiata di prova, la sanzione inflitta appare congrue e coerente ai criteri normalmente adottati da Questa Commissione in casi analoghi.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.