COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Cassina ‘De Pecchi C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società FC Cassina ‘De Pecchi Camp. Prom. Gir. C - gara Lemine Calcio/Cassina ‘De Pecchi del 01.11.2009
CU n. 19 del 05.11.2009 del CRL
La Società CASSINA ‘DE PECCHI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore VIOLA Daniele per 3 GARE, lamentando che il calciatore non si sarebbe reso responsabile dei fatti che gli sono ascritti in quanto, come da documentazione prodotta, dopo l’espulsione si sarebbe recato presso il pronto soccorso per cure. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince, senza ombra di dubbio, come è stato, altresì, confermato dal direttore di gara sentito per le vie brevi che il calciatore sanzionato dopo il provvedimento di espulsione che gli è stati inflitto; per tutto il secondo tempo, posizionatosi in tribuna, so è rivolto al direttore di gara con insulti e frasi irriguardose. La sanzione, inoltre, appare del tutto conforme agli abituali criteri di valutazione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.