COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Castiglione Savoia ASD
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 19/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Castiglione Savoia ASD Camp. Jun Reg. Gir. A - Gara Castegnato/Castiglione Savoia del 31/10/2009
CU n. 19 del 05/11/2009 del CRL
La Società CASTIGLIONE SAVOIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. Giandomenico LANCINI sino al 07.04.2010 per ingiurie e lieve urto all’arbitro, lamentando che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da come rappresentati e la sanzione inflitta sarebbe eccessiva rispetto alla gravità degli stessi.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine regolamentari, rileva: il reclamo merita di essere accolto in quanto il comportamento tenuto dal LANCINI è stato semplicemente irriguardoso e non violento nei confronti del direttore di gara.
Pertanto, merita di essere mitigata la sanzione comminata allo stesso dal GS.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica dell’allenatore sig. Giandomenico LANCINI a tutto il 07.02.2010 si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa alla reclamante, se versata.