COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Virtus Mariano Camp

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Virtus Mariano Camp. 2^ Cat. Gir. I

Gara Veniano/Virtus Mariano del  15/11/2009

CU n. 121 del 19/11/2009 della Delegazione di COMO

La Società VIRTUS MARIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Nicola ORSI per 5 GARE, per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro, pur ritenendo giusta l’espulsione la squalifica inflitta era eccessiva dal momento che non si è riscontrato nessun contatto fisico ma solo una protesta verbale.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine regolamentari, rileva: pur rivolgendosi in maniera offensiva e irriguardosa nei confronti del direttore di gara e allontanandosi lo apostrofava in maniera volgare e minacciosa, in considerazione degli abituali criteri di valutazione appare, comunque, equo graduare la sanzione paragonandola a quanto disposto in casi analoghi..

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

La squalifica del calciatore Nicola ORSI a 3 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it