COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Casalbuttano e Madignan

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Casalbuttano e Madignanese Camp. Allievi Prov.  Gir. B

Gara Madignanese/Casalbuttano del  15/11/2009

CU n. 15 del 19/11/2009 della Delegazione di CREMONA

Le società CASALBUTTANO e MADIGNANESE hanno proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inflitto ad entrambe la perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 200,00 alla MADIGNANESE ed Euro 150,00 alla CASALBUTTANO.

La società CASALBUTTANO sostiene che vi erano le condizioni per riprendere la gara dopo una rissa generalizzata. La società MADIGNANESE afferma che la sospensione della gara è da addebitare alla CASALBUTTANO per aver aperto i cancelli facendo entrare estranei sul terreno di gioco.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che i reclami sono stati inviati entro i termini regolamentari, rileva: i reclami proposto dalle società CASALBUTTANO e MADIGNANESE non meritano di essere accolti. Infatti, come emerge chiaramente dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, la partita è stata sospesa a causa di una rissa generalizzata che ha coinvolto i calciatori di entrambe le squadre.

L’apertura dei  cancelli, come ha dichiarato l’arbitro nel proprio rapporto, ha consentito l’entrata di alcune persona che si sono prodigate per sedare la rissa, quindi non è certamente stata la causa della sospensione della gara l’apertura dei cancelli, bensì la rissa. Pertanto, deve ritenersi corretta la decisione del GS che ha attribuito la responsabilità di tale sospensione della gara ad entrambe le società.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa ad entrambe le società.

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