COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Boca Juniors Camp. Allievi
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Boca Juniors Camp. Allievi Prov. Gir. B
Gara Bagnolo S.Giacomo/Boca Juniors del 08/11/2009
CU n. 17 del 12/11/2009 della Delegazione di MANTOVA
La società BOCA JUNIORS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla società l’ammenda di Euro 350,00 affermando di non essere avvenute le condotte offensive e violente contestate a sostenitori della stessa società
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che i reclami sono stati inviati entro i termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: il referto arbitrale descrive con chiarezza ed in modo articolato quanto accadutogli in occasione della gara in oggetto. In particolare riporta che un soggetto, che si trovava in compagnia di altre quattro persone che indossavano la tuta della società ricorrente, lo ha colpito con un pugno al collo dopo avere pronunziato frasi offensive.
L’episodio è accaduto in prossimità dell’impianto dove di è svolta la gara, mentre il direttore di gara era accompagnato verso la sua autovettura da un dirigente della squadra ospitante. Considerato che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata, il reclamo deve essere rigettato. Ritenendosi adeguata alla rilevanza delle condotte contestate la sanzione pecuniaria inflitta dal GS
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.