COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Atl. Brianteo Camp. C.5 Ser
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 03/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Atl. Brianteo Camp. C.5 Serie “D” Gir. D
Gara Brenna/Atl.Brianteo del 13.11.2009
CU n. 21 del 19/11/2009 del CRL
La Società ATL.BRIANTEO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 30,00 e squalificato i calciatori Alberto COLOMBO e Biagio Luca GRASTA sino al 06.01.2010 e Christian Paolo GRASSI sino al 21.04.2010, lamentando una diversa ricostruzione dei fatti che hanno portato alla squalifica dei propri tesserati ed all’ammenda comminatagli.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che il reclamo avverso i provvedimenti comminati dal GS è stato presentato a codesto organo giudicante privo di sottoscrizione autografa, contrariamente a quanto disposto dell’art.33, comma 5 del CGS.
Detta norma precisa, infatti, che i reclami ed i ricorsi proposti devono essere necessariamente sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori. Ne discende che il reclamo presesntato dalla società ATL.BRIANTEO è illegittimo. Pertanto, la C.D.T.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.