COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Fulgor Cardano Camp. Pro

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AC Fulgor Cardano Camp. Prom. Gir. A

Gara Bustese/Fulgor Cardano del  08.11.2009

CU n. 22 del 26.11.2009 del CRL

La Società FULGOR CARDANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha rigettato il reclamo proposto al GS in merito alla regolarità della gara, lamentando che il reclamo al GS era stato inviato anche alla società avversaria come attestato dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata che viene allegata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo merita di essere accolto considerato che il reclamo al GS effettivamente era stato inviato alla squadra avversaria e che la BUSTESE non ha impiegato per tutta la gara almeno TRE calciatori giovani come previsto dalla normativa vigente. Infatti, dal 41’ del 2° T  allorquando il giovane calciatore FRANTUMI (n.7) classe 1989, è stato sostituito con il calciatore, CASTOLDI (n.15) classe 1987, impiegando solamente DUE calciatori giovani, CANTARINI (n.17) classe 1990 e COLOMBO (n,11) classe 1991.

PQM

La Commissione Disciplinare Territoriale

ACCOGLIE

Il reclamo come sopra proposto dalla società AC FULGOR CARDANO e infligge alla società US. BUSTESE  la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, inibisce il dirigente accompagnatore della società BUSTESE sig. NEGRI Bruno sino al 10.01.2010, commina alla società BUSTESE l’ammenda di Euro 250,00, dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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