COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Vapriese Camp. 1^ Cat. G
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società SS Vapriese Camp. 1^ Cat. Gir. L
Gara Vapriese/Olimpic Trezzanese del 15/11/2009
CU n. 21 del 19/11/2009 del CRL
La Società VAPRIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco PEDRINELLI per 6 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine regolamentari, letti gli atti e sentito telefonicamente il direttore di gara rileva quanto segue: pur confermando l’atteggiamento tenuto dal calciatore sanzionato l’arbitro ha dichiarato di non essere stato toccato dal calciatore il quale si è limitato ad avvicinarsi con fare minaccioso. Il direttore di gara conferma invece gli insulti e il comportamento tenuto dal calciatore PEDRINELLI prima di abbandonare definitivamente il terreno di gioco. Alla luce di quanto sopra in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore PEDRINELLI.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Marco PEDRINELLI a 4 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.