COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Azzurra Camp. 2^ Cat
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Azzurra Camp. 2^ Cat. Gir. Z
Gara Buguggiate/Azzurra del 08/11/2009
CU n. 13 del 19/11/2009 della Delegazione di VARESE
La società AZZURRA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Simone COPPOLA per 5 GARE, lamentando che l’urto con la spalla da parte del calciatore COPPOLA a danno dell’arbitro sarebbe avvenuto involontariamente e che a seguito dell’accaduto non ci sarebbe stata alcuna altra conseguenza, tantomeno sarebbero state riferite la direttore di gara frasi offensive e/o irriguardose. Si chiede, pertanto, una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che i reclami sono stati inviati entro i termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che al termine della gara il calciatore sanzionato simulando di dirigersi verso gli spogliatoi urtava volontariamente con la spalla l’arbitro facendolo quasi cadere e alle lamentele del direttore di gara si rivolgeva allo stesso in maniera irriguardosa con frasi offensive. Alla luce dei fatti, così come rappresentati negli atti ufficiali, appare del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa ad entrambe le società.