COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Edelweiss Camp. All. Pro
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 11/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società SS Edelweiss Camp. All. Prov. Gir. B
Gara Vidardo/Edelweiss del 22/11/2009
CU n. 20 del 26/11/2009 della Delegazione di LODI
La Società EDELWEISS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Alessandro BARBAZZA sino al 15.03.2010, lamentando che la squalifica comminatagli è eccessiva in quanto non aveva insultato l’arbitro limitandosi a protestare.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge che il BARBAZZA è stato espulso dal campo per aver insultato il direttore di gara.
La gravità del suddetto comportamento merita una mitigazione della squalifica inflitta dal GS secondo gli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del tecnico sig. Alessandro BARBAZZA a tutto il 31.01.2010 , si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.