COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Chiavennese Camp. Jun. R
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Chiavennese Camp. Jun. Reg. Gir. C
Gara Chiavennese/Talamonese del 14.11.2009
CU n. 22 del 26/11/2009 del CRL
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, con provvedimento pubblicato in data 11.12.2009. il GS ha rettificato il nominativo del calciatore squalificato e che, pertanto, non sussiste alcun provvedimento nei confronti del calciatore Donato FALLINI.
La C.D.T. rileva quindi che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile riguardando una delibera priva di effetti.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto, ricorrono giusti motivi per non addebitare la relativa tassa.