COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp.Ceresium Bisustum Ca
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Polisp.Ceresium Bisustum Camp. Allievi Gir. C
Gara Ceresium Bisustum/Real Insubria del 22/11/2009
CU n. 14 del 26/11/2009 della Delegazione di VARESE
La società CERESIUM BISUSTUM ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Simone DE PORCELLINIS per 6 Gare, lamentando che, diversamente da quanto riportato nel referto arbitrale, il predetto calciatore non avrebbe colpito con un pugno un calciatore avversario, né avrebbe gettato in terra la fascia di capitano in segno di protesta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dei fatti svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi valenza probatoria, trattandosi di mera allegazione di parte certamente non idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare.
Ciò posto, si osserva che la sanzione inflitta dal GS risulta del tutto congrua e proporzionata rispetto al comportamento posto in essere dal sig. DE PORCELLINIS così come descritto nel referto del direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.