COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp. Casnatese Camp. 3^

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Polisp. Casnatese Camp. 3^ Cat. Gir. B

Gara Binago/Casnatese del  25/10/2009

CU n. 18 del 29/10/2009 della Delegazione di COMO

La Società CASNATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore Alberto CORBETTA sino al 31.12.2012, lamentando che il comportamento tenuto dall’allenatore sia  biasimevole e lo stesso risulti recidivo, la sanzione adottata denota sproporzione in relazione ai fatti addebitati.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: esaminato il referto arbitrale, si evince che il comportamento tenuto dall’allenatore, per quanto gravemente offensivo e minaccioso, non abbia causato danni al direttore di gara, che mai è stato colpito né da schiaffi, né da calci. Si nota che il tentativo operato, con successo, di fermare l’ira del CORBETTA, ha permesso che l’episodio rimanesse circoscritto.

Il ricorso presentato dalla CASNATESE appare equilibrato e la richiesta correttamente formulata, viene sostenuta anche dal Presidente della società BINAGO in rappresentanza della società ospitante. Alla stregua di quanto premesso, tenuto conto dei criteri adottati da Questa Commissione per fattispecie analoghe e della circostanza che il CORBETTA non appare recidivo.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

La squalifica dell’allenatore sig. Alberto CORBETTA  a tutto il 30.04.2011.

Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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