COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Brignano Calcio Camp. Femm.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Brignano Calcio Camp. Femm. Serie C Gir. A

Gara Brignano/Turbigo del  22/11/2009

CU n. 23 del 03.12.2009 del CRL

La società BRIGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato la calciatrice Valentina PECCINA per 5 GARE, lamentando che il comportamento ascrittole nella delibera impugnata sarebbe compiuto in “difesa” di una compagna di squadra aggredita da una componente della squadra avversaria e che, pertanto, tale comportamento meriterebbe di essere valutato con minor rigore.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la condotta violenta posta in essere dalla PECCINA costituita dall’aver colpito con due schiaffi una calciatrice avversaria, dall’averle tirato i capelli e dall’averla ripetutamente insultata è di gravità tale da legittimare pienamente la sanzione inflitta dal GS, indipendentemente dai motivi che potrebbero aver indotta la PECCINA stessa a compiere detti gesti in nessun modo giustificabili.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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