COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.S. ADRARESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società A.S. ADRARESE

Campionato Categoria II Girone C

Gara del 15 Novembre 2009 tra A.S.D. ROGNO – A.S. ADRATESE

COM. UFF. n. 18 della Delegazione di BERGAMO datato 26 NOVEMBRE 2009

 

La società U.S. ADRARESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inibito il proprio dirigente Moleri Riccardo fino al 25 novembre 2010. La società U.S. ADRANESE ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo: la riduzione dell’inibizione comminata al dirigente in quanto lo stesso si sarebbe limitato a proferire frasi offensive ma non avrebbe scagliato una bottiglietta d’acqua addosso all’arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’articolo 36 n. 2 C65, letti gli atti ufficiali rileva che:

come indicato nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ex Codice di G.S., il sig. Moleri Riccardo, dirigente della U.S. Adrarese, in seguito a una decisione arbitrale protestava platealmente.

Alla notifica del provvedimento disciplinare, prima di uscire dal terreno di gioco, lo sstesso proferiva frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro.

Al termine della gara, il sig. Moleri Riccardo aspettava l’arbitro e, dopo avere reiterato insulti e minacce, gli lanciava addosso con violenza una bottiglietta d’acqua. Veniva poi allontanato dal capitano e dal tecino della U.S. Adranese. Differentemente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente,l’arbitro, sentito telefonicamente da codesta Commissione, ha descritto chiaramente il comportamento tenuto dal sig. Moleri Riccardo confermando di essere stato colpito dalla bottiglietta d’acqua scagliata dal dirigente della U.S,. Adranese. Il direttore di gara ha altresì confermato che, successivamente al lancio della bottiglia e prima di lasciare definitivamente l’impianto sportivo, veniva avvicinato dal sig. Moleri Riccardo che reiterava insulti e minacce.

Pertanto, visto il comportamento tenuto dal dirigente Moleri Riccardo nei confronti dell’arbitro, durante e dopo la gara, la sanzione comminatagli dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente di una riduzione dell’inibizione inflitta al proprio tesserato.

Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare Territoriale

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.

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