COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ACCAD. SAN LEONARDO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ACCAD. SAN LEONARDO

Campionato Juniores  Girone E

Gara del 31 Ottobre 2009 tra VIGHIGNOLO – SAN LEONARDO

COM. UFF. n. 20 della delegazione di MILANO datato 26 NOVEMBRE 2009

 

La società ACCADEMIA SAN LEONARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S: che ha inibito il proprio Presidente sig. Marco MONTAGNA sino al 24-12-2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo è inammissibile in quanto ai sensi dell’art. 45 lett. B del CGS, non sono ammissibili i reclami per inibizione dei dirigenti inferiore ad un mese e il Presidente inibito non può sottoscrivere il reclamo per conto della società stante il dispostodell’art. 022 comma 8 del CGS:

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addeebito della relativa tassa.

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