COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SPORTING CERLONGO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società SPORTING CERLONGO

Campionato Allievi  Girone A

Gara del 6 Dicembre 2009 tra SPORTING CERLONGO - RIVERBELLESE

COM. UFF. n. 21 della delegazione di MANTOVA datato 10 DICEMBRE 2009

 

La società SPORTING CERLONGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S., che squalificato l’allenatore Massimo MARTELLI sino al 28-02-2010, lamentando che l’allenatore, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco, non ha proferito offese nei confronti dell’arbitro,m chiede pertanto una riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la relazione del direttore di gara costituisce fonte di prova primaria e privilegiata. Dal referto arbitrale emerge chiaramente che l’allenatore sanzionato, una volta allontanato dal terreno di gioco in quanto espulso, si posizionava all’esterno del recinto di gioco offendendo ripetutamente l’arbitro. Il comportamento ingiurioso posto in essere dal MARTELLI costituisce una violazione delle norme di giustizia sportiva di tale gravità da ritenere congrua la sanzione inflitta dal G.S.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa

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