COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC MILANESE CORVETTO 1920 A
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC MILANESE CORVETTO 1920 ASD
Campionato 3° Categoria Girone A
Gara del 6 Dicembre 2009 tra MILANESE CORVETTO – ORAT. S. VITO TRIBIANO
COM. UFF. n. 22 della delegazione di MILANO datato 11 DICEMBRE 2009
La società MILANESE CORVETTO 1920 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inflitto l’ammenda di EURO 70,00= lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto non è stato tenuto da pochi sostenitore presenti sugli spalti un comportamento da travalicare i limiti di quelli comunemente tenuto sugli spalti dai tifosi che incitavano calorosamente la propria squadra.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento alla luce di fatti riportati dall’arbitro nel proprio referto di gara (insulti dei tifosi all’arbitro per tutta la durata della gara e presenza negli spogliatoi, di persone non autorizzate).
L’entità dell’ammenda trova giustificazione nella gravità seppur minima dei suddetti comportamenti.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.