COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. AURORA Campio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società POL. AURORA

Campionato CALCIO A 5  Serie C2

Gara del 4 Dicembre 2009 tra POL. AURORA – POL. RENATESE

COM. UFF. n. 24 del C.R.L. datato 11 DICEMBRE 2009

 

La società POL. AURORA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6, lamentando che la sanzione è totalmente ingiusta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che lo stesso non è stato inviato alla squadra avversaria come previsto dall’art. 33 comma 5 del CGS, pena l’inammissibilità.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone d’addebito della relativa tassa.

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