COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Sportiva ASD TRIAL CORS
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Sportiva ASD TRIAL CORSICO
Campionato 1a Categoria Girone M
Gara del 06-12-2009 tra TRIAL CORSICO – ARESE CALCIO
C.U. n. 24 del C.R.L. datato 11-12-2009
La società TRIAL CORSICO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore YURI IANNOTTI per 6 Gare, lamentando che lo stesso si sarebbe limitato a protestare contro l’arbitro, senza compiere alcun gesto violento, e che pertanto, la sanzione inflitta sarebbe eccessiva
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: il comportamento posto in essere dal IANNOTTI, così come descritto nel referto arbitrale, non si è concretizzato in alcun gesto violento o in un effettivo tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro, essendosi trattato di una forma di protesta “arricchita” da espressioni offensive rivolte al direttore di gara.
Ciò posto, si ritiene che il comportamento in questione, seppure assolutamente censurabile anche alla luce del ruolo di capitano ricoperto dal IANNOTTI nella gara in oggetto, possa essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore YURI IANNOTTI a 4 gare, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.