COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo US Pontevichese – Campionato
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo US Pontevichese – Campionato 1^ Cat. Gir. H
Gara Pontevichese/Casalbuttano del 06.12.2009
La società US Pontevichese ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto in data 07.12.2009 in quanto non era stato effettuato il relativo preannuncio entro le 24 ore successive alla gara – CU n.25 CRL del 17.12.2009 – lamentando che il preannuncio di reclamo non era necessario qualora, come nel caso di specie, il reclamo sia stato inviato a mezzo di lettera raccomandata entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara.
La reclamante sostiene inoltre che il GS, indipendentemente dall’inammissibilità del reclamo, doveva intervenire d’ufficio in quanto dagli atti ufficiali emergeva chiaramente che la gara era stata irregolare per il mancato impiego da parte della società Casabuttano, durante tutta la gara, di almeno tre calciatori giovani, nel rispetto di quanto dal CU del Comitato Regionale Lombardia N.48 del 18.06.2009 e N.2 del 09.07.2009. Pertanto, non poteva omologare il risultato.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS anche mediante invio alla squadra avversaria, sentita la reclamante, osserva.
L’art.29, commi 3 e 4 del CGS stabilisce che “I Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Gioco.
Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si svolge la gara”.
L’art.38, comma 7, del CGS prevede che “il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo telegramma o telefax”.
Nel caso di specie, la Pontevichese non ha rispettato il disposto delle norme sopra richiamate in quanto non ha effettuato il preannuncio di reclamo entro le 24 ore successive alla gara mediante telegramma o telefax, bensì ha fatto solamente il reclamo inviato a mezzo di lettera raccomandata seppur nelle 24 ore successive.
Il suddetto reclamo, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non può sopperire al preannuncio di reclamo in particolare modo, per il semplice fatto che questo non è stato effettuato nemmeno con i mezzi idonei previsti dall’art.38. comma 7 del CGS. e precisamente il telegramma e il telefax, bensì solamente con lettera raccomandata.
Ne consegue che la decisione del Giudice Sportivo di dichiarare l’inammissibilità del reclamo è chiaramente corretta.
Considerato che dagli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro) emerge chiaramente l’irregolarità della gara in quanto il Casalbuttano non aveva impiegato per tutta la durata della stessa tre giovani calciatori, come previsto dalle norme e dalle disposizioni federali, in quanto dal minuto 13° al 16° minuto del secondo tempo aveva impiegato solamente un giovane calciatore e che, ai sensi del IV° comma lettera b) dell’art.29 del CGS, tale irregolarità deve essere rilevata d’ufficio proprio in quanto emerge dagli atti ufficiali, il Giudice Sportivo non poteva omologare la gara, dovendo rilevare d’ufficio l’irregolarità della gara stessa adottando i relativi provvedimenti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare
accoglie il reclamo presentato dalla US Pontevichese ed accerta d’ufficio l’irregolarità della gara in quanto la società CASALBUTTANO non ha impiegato per tutta la durata della stessa tre giovani calciatori, come previsto dalle norme e dalle disposizioni federali, commina alla Casalbuttano la sanzione della perdita della gara per 0-3, nonché l’ammenda di Euro 200,00