COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Acc. San Leonardo Camp.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Acc. San Leonardo Camp. 2^ Cat. Gir. C
Gara Leone XIII/Acc.San Leonardo del 13/12/2009
CU n. 23 del 17/12/2009 della Delegazione di MILANO
La società ACC.SAN LEONARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Michele LANGELLA, Martino SIRONI e Manuel ZENOBI per 3 GARE, chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione inflitta al LANGELLA in quanto totalmente estraneo ai fatti in subordine una riduzione delle squalifiche comminate ai tre tesserati.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova al termine della gara i tre calciatori sanzionati insultavano e minacciavano ripetutamente il direttore di gara.
Differentemente da quanto sostenuto dalla reclamante, l’arbitro, sentito telefonicamente a maggiori chiarimenti, ha confermato che anche il LANGELLA, ucito dagli spogliatoi, ha proferito frasi gravemente ingiuriose e minacciose nei suoi confronti. Pertanto, visto il comportamento tenuto dai calciatori squalificati, la sanzione inflitta loro dal GS appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.