COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Bremese Camp. 3
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Pol. Bremese Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara Bremese/Motta Visconti del 29/11/2009
CU n. 19 del 03.12.2009 della Delegazione di PAVIA
La Società POL.BREMESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Simone BOTTA per 6 GARE, lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto il calciatore non è venuto alle mani con il calciatore avversario FIORELLINO Santino, bensì si è adoperato per convincere un proprio compagno di squadra a non litigare con il FIORELLINO.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine regolamentari rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha confermato quanto descritto nel rapporto arbitrale precisando che il BOTTA ed il FIORELLINO si sono strattonati reciprocamente e nel corso di tale colluttazione il BOTTA ha colpito il FIORELLINO con un colpo alla figura. I due sono stati immediatamente divisi dall’allenatore della società MOTTA VISCONTI. La gravità del suddetto comportamento giustifica una lieve riduzione della sanzione inflitta al BOTTA dal GS.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore Simone BOTTA a 5 GARE, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.