COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Limbiatese Camp. 3^
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 21/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Limbiatese Camp. 3^ Cat. Gir. D
Gara Stella Azzurra/Limbiatese del 13/12/2009
CU n. 23 del 17.12.2009 della delegazione di MILANO
La società LIMBIATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessandro LO CASTRO per 6 Gare e comminato l’ammenda di Euro 150,00 alla società, lamentando che entrambi i provvedimenti adottati appaiono ingiustamente gravatori in rapporto ai fatti verificatosi
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: quanto all’ammenda comminata risulta giustificata dalla considerazione che è stato compiuto, da un calciatore della reclamante, un atto grave quale la rottura di un vetro dello spogliatoio e, successivamente, alcuni giocatori, rimasti non identificati, si ponevano in modo offensivo nei confronti dell’arbitro, a gara terminata.
Il calciatore LO CASTRO peraltro, adottava nei confronti del direttore di gara, un atteggiamento offensivo e minaccioso, meritevole di adeguata punizione.
Il referto arbitrale costituisce fonte primaria a privilegiata di prova e la misura della squalifica inflitta dal GS appare conforme ai criteri abitualmente adottati da Questa Commissione la quale, anche in questo caso, intende confermare.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.