COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Valle Imagna Camp. 1^
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Pol. Valle Imagna Camp. 1^ Cat. Gir. D
Gara Urgnano/Valle Imagna del 06/12/2009
CU n. 27 del 21.01.2010 del CRL
La società VALLE IMAGNA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico sig. SALVI Roberto sino al 17.03.2010 e inibito il dirigente sig. MILESI Corrado sino al 20.07.2011, lamentando che le sanzioni adottate, sia dell’allenatore, sia dell’assistente sarebbero ingiuste e sproporzionate, tanto da essere definite inspiegabili.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: i fatti addebitati denotano un’oggettiva gravità, indipendentemente dalla decisione di sospendere la gara da parte dell’arbitro, infatti, non condivisa dal GS, la descrizione del comportamento posto in essere dal sig. MILESI appare analitica e priva di contraddizioni e tale comportamento oggettivamente offensivo, aggressivo e minaccioso, la misura della sanzione applicata proporzionata alla gravità dei fatti in essere, irrilevanti i motivi del ricorso. Quanto ai fatti addebitati al sig. SALVI, non appare posto in dubbio che egli abbia compiuto nei confronti del direttore di gara un comportamento altrettanto offensivo e minaccioso e tale da meritare da decisione posta in essere dal GS.
I criteri adottati appaiono conformi a quelli solitamente posti in essere da Questa Commissione Disciplinare per analoghe fatti specie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.