COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Rovetta Camp. 2^ Ca
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Rovetta Camp. 2^ Cat. Gir. B
Gara Clusone/Rovetta del 17/01/2010
CU n. 25 del 21.01.2010 della delegazione di BERGAMO
La società ROVETTA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore SAVOLDELLI Cristian per 5 GARE, lamentando che diversamente da quanto indicato nella delibera impugnata, il predetto calciatore non avrebbe in nessun modo spinto o minacciato l’arbitro.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: quanto affermato dalla reclamante è privo di qualsiasi riscontro, mentre i fatti riportati nella delibera impugnata trovano integrale conferma nel referto arbitrale dal quale si evince che il SAVOLDELLI, immediatamente dopo essere stato espulso, ha rivolto frasi offensive e minacciose contro l’arbitro, ponendosi innanzi a quest’ultimo e spingendolo con il petto.
Ciò posto, la CD ritiene che tale comportamento, tenuto conto dei fatti (non contestati dalla reclamante) che hanno portato all’espulsione del SAVOLDELLI e il ruolo di capitano ricoperto dallo stesso nel corso della gara in oggetto, giustifichi pienamente la sanzione inflitta dal GS che appare congrua e proporzionata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.