COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gar
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/10/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Fermignanese – Castelfidardo, del 4.10.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 44 del 7.10.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al G.S.D. Castelfidardo la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 “per aver durante la gara i propri sostenitori insultato reiteratamente con cori razzisti un giocatore di colore della squadra avversaria. In campo avverso.”
Contro tale decisione ha proposto rituale reclamo il G.S.D. Castelfidardo, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento dell’ammenda, ovvero, in subordine, una congrua riduzione della stessa.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, precisando altresì che nessuna attività esimente né attenuante fu posta in essere da altri sostenitori, addetti o tesserati della Società medesima.
LA COMMISSIONE
· letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· ascoltato l’arbitro e la reclamante;
· udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
· ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;
· ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai comportamenti discriminatori di alcuni propri sostenitori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
· rilevato altresì che non risulta che altri abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività dei comportamenti medesimi né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite;
· ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla decisione impugnata, anche in relazione alla misura della pena ivi applicata, che pertanto si sottrae ad ogni censura e quindi non può essere riformata;
· visti gli artt. 4 ed 11 del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla G.S.D. Castelfidardo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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