COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SPORTING OSIMO avverso decisioni merito gara Sporti

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO SPORTING OSIMO avverso decisioni merito gara Sporting Osimo – Pro Calcio Osimo, del 9.10.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 24 del 14.10.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:

-  ammenda di € 50,00 alla società Sporting Osimo;

-  squalifica per tre gare effettive al calciatore Cingolani Luca, asseritamene tesserato per la reclamante, “per aver intenzionalmente colpito con una gomitata un giocatore avversario”;

-  squalifica fino al 28 ottobre 2009 al sig. Graciotti Mirco, nell’occasione allenatore della squadra dello Sporting Osimo.

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la società Sporting Osimo, contestando la veridicità del referto arbitrale e negando ogni addebito a carico dei propri tesserati.

  La medesima reclamante, con il medesimo atto, denunciava altresì la partecipazione alla gara de quo di alcuni calciatori della squadra avversaria in posizione irregolare per difetto di tesseramento.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il calciatore Cingolani per avere questi, durante un’azione di giuoco, colpito con una “sbracciata” un avversario al viso con il gomito.

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuta preliminarmente la propria incompetenza in ordine all’esito gara per asserita posizione irregolare, per difetto di tesseramento, di alcuni calciatori della squadra avversaria: materia di competenza, in primo grado, del Giudice Sportivo, ex art. 46, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva;

·  rilevata l’inammissibilità del gravame nella parte inerente le sanzioni dell’ammenda inflitta alla Società e della squalifica applicata al sig. Graciotti Mirco, entrambe inferiori al minimo e, quindi, non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva, rispettivamente lett. d) e b);

·  ritenuto che la condotta del calciatore Cingolani – difettando la stessa, sul piano dell’elemento psicologico, dell’intenzionale aggressività - non possa essere qualificata come violenta ai sensi dell’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

sul gravame come innanzi proposto dalla società Sporting Osimo, così decide:

-  dichiara la propria incompetenza in ordine all’esito gara per asserita posizione irregolare di alcuni calciatori della squadra avversaria, indicando competente il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona al quale rimette gli atti;

-  lo dichiara inammissibile nella parte inerente le sanzioni dell’ammenda inflitta alla Società e della squalifica applicata al sig. Graciotti Mirco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, del Cgs, rispettivamente lett. d) e lett. b);

-  lo accoglie nella parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore Cingolani Luca, per l’effetto riducendola a due giornate di gara.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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