COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/10/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CAMPOFILONE avverso sanzioni merito

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/10/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO POLISPORTIVA CAMPOFILONE avverso sanzioni merito gara Altidona – Campofilone, del 17.10.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 53 del 21.10.2009.

  Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso le sanzioni della squalifica per due gare effettive applicate a ciascuno dei calciatori Iacoponi Alessandro, Saporiti Stefano e Ghita Gabriel e pertanto non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva.

  La Commissione,

P.Q.M. 

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Campofilone ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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