COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO avverso sanzioni meri

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO avverso sanzioni merito gara Vigor Sant’Elpidio – Amandola, del 7.11.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 64 dell’11.11.2009.

  Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, impedendone così di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. 

  La Commissione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione. Nulla per la tassa reclamo.

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