COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO 99 avverso sanzioni merito gara Casc

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. ATLETICO 99 avverso sanzioni merito gara Cascinare – Atletico 99, del 14.11.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” - Com. Uff. n. 30 del 18.11.2009 della Delegazione Provinciale di Fermo.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Montuori Ruggero, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per condotta violenta nei confronti di un avversario”. 

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico 99, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione applicata al proprio tesserato.

  A dire della reclamante, infatti, il Montuori si sarebbe limitato ad un diverbio con l’avversario con il quale aveva avuto un contatto di gioco.

 Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Montuori qualsivoglia intento o contenuto di violenza.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento.

  Le dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità, la condotta posta in essere dal calciatore Montuori, derivandone, pertanto, una riduzione della sanzione impugnata.

P. Q. M.

la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico 99, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Montuori Ruggero a due giornate di gara.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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