COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ avverso sanzioni merito ga

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/11/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. JUNIOR CENTRO CITTA’ avverso sanzioni merito gara Junior Centro Città – Belforte Calcio, del 7.11.2009 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 64 dell’11.11.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Montiroli Raimondo, asseritamene dirigente tesserato a favore della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Junior Centro Città, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio dirigente, in quanto questi non avrebbe proferito alcuna espressione razzista nei confronti dell’arbitro, ma si sarebbe limitato a protestare nei suoi riguardi, soprattutto dopo il suo allontanamento, anche in maniera deprecabile, frutto tuttavia di una reazione confusa e senza violenza alcuna.

  La medesima reclamante deduceva altresì l’assenza di precedenti specifici a carico del proprio dirigente e le scuse di questi per l’accaduto. 

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere allontanato il Montiroli per proteste nei suoi confronti e che lo stesso lo apostrofò poi con espressioni offensive e, credendolo straniero, con frasi di stampo discriminatorio.

LA COMMISSIONE

 

·  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Montiroli sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione dell’inibizione, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Junior Centro Città, per l’effetto riducendo l’inibizione del sig. Montiroli Raimondo al 30 marzo 2010.

  Dispone la restituzione della tassa reclamo. 

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