COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. A.S.D. avverso sanzioni merito g

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 79 del 04/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. A.S.D. avverso sanzioni merito gara Della Rovere Calcio – Corinaldo Calcio, del 14.11.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 70 del 18.11.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al Corinaldo Calcio F.C. A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per il comportamento tenuto da due propri sostenitori, nello spazio antistante gli spogliatoi, nei confronti dell’arbitro a fine gara.

  Lo stesso Giudicante, applicava alla medesima Società la sanzione dell’ammenda di € 50,00 per il danneggiamento, da parte di alcuni propri tesserati, di una porta di ingresso degli spogliatoi, con relativo obbligo di risarcirne i danni.

  Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo il Corinaldo Calcio F.C. A.S.D., asserendo preliminarmente che i due sostenitori, per il comportamento dei quali la Società è stata sanzionata, in realtà erano due dirigenti e precisamente i sigg. Urbano Locorotondo, segretario, e Giuseppe Pierangeli, vicepresidente, peraltro il primo qualificatosi all’ufficiale di gara come tale ed entrambi  facilmente riconoscibili dai giacconi sociali indossati.

  Quanto ai fatti, la reclamante riferiva che l’arbitro, a fine gara, ebbe ad usare espressioni a dir poco infelici, con atteggiamento quantomeno indisponente nei confronti dei propri tesserati. Ciò avrebbe determinato un’ulteriore protesta da parte del sig. Locorotondo, ma senza minacce o tentativi di aggressione.

  Concludeva la reclamante, anche avanti questa Commissione, chiedendo l’annullamento delle ammende, con eventuali sanzioni, se ritenute dovute, a carico dei dirigenti indicati quali responsabili. In subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. 

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato quanto asserito dalla reclamante, fornendo sufficienti indicazioni a questa Commissione per pervenire all’identificazione dei responsabili dei fatti ascritti ai due sostenitori, nelle persone dei sigg. Locorotondo Urbano e Pierangeli Giuseppe, rispettivamente Segretario e Vicepresidente della Società.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame debba essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto.

  Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione dell’ammenda di € 50,00 in quanto inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva.

  Con riferimento all’obbligo della Società di risarcire i danni - aldilà di ogni considerazione in merito all’autore non individuato dal direttore di gara, il quale si è limitato a constatare, su indicazione di un dirigente locale, il danno ad una porta dello spogliatoio - va rilevato che, a norma dell’art. 49, comma 3, lett. a), del Cgs, sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per fatti violenti, è competente a giudicare, in prima istanza, la Commissione Vertenze Economiche.

  Secondo l’insegnamento della Corte Federale, più volte ribadito da questa Commissione, mentre l’aspetto disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo, l’accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società sono di esclusiva competenza della Commissione Vertenze Economiche.

 In materia risarcitoria solo detta Commissione - e non anche il Giudice Sportivo – è competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misura del danno, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data in sede disciplinare, da parte del Giudice Sportivo, il quale, lo si ribadisce, non è competente a disporre obblighi di risarcimento del danno.

  Ne deriva l’annullamento, sul punto, della delibera impugnata. 

  Quanto ai comportamenti ascritti ai due sostenitori, per i quali è stata inflitta dal primo Giudice la sanzione dell’ammenda alla Società, oggetto del presente gravame, deve rilevarsi che, alla luce delle risultanze istruttorie, gli stessi sono stati identificati, anche per loro stessa ammissione, nelle persone dei sigg. Locorotondo Urbano e Pierangeli Giuseppe, rispettivamente Segretario e Vicepresidente della Società.

  Per tutto quanto sopra esposto e ritenuto, la Commissione ritiene di dover addivenire alla richiesta di annullamento della sanzione pecuniaria impugnata, rimettendo gli atti al competente Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche per i provvedimenti che intenderà adottare in ordine ai  comportamenti e nei confronti dei sigg. Locorotondo Urbano e Pierangeli Giuseppe, come sopra qualificati.

P.Q.M.

sul gravame come innanzi proposto dal Corinaldo Calcio F.C. A.S.D., così decide:

-  lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’ammenda di € 50,00 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva;

-  annulla nel resto la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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