COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.AVENALE avverso sanzioni merito gara Avenale – G

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 79 del 04/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.AVENALE avverso sanzioni merito gara Avenale - Gemina, del 6.11.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile – Com. Uff. n. 61 del 6.11.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava la sanzione dell’ammenda di € 600,00 alla reclamante per il comportamento dei propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro e del suo tutor.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Avenale, deducendo che le due persone entrate in campo al termine della gara in realtà erano due dirigenti, qualificatisi come tali, che intendevano chiedere gentilmente spiegazioni all’arbitro per il comportamento dallo stesso tenuto durante la direzione dell’incontro.

  A dire della reclamante sarebbe stato il collega (tutor) dell’arbitro a minacciare, spintonare e colpire i due dirigenti, senza motivo alcuno.

  Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha escluso quanto addebitato al suo collega dalla reclamante ed ha confermato che, a fine gara, il sig. Compagnucci Giovanni ed un’altra persona, entrarono nello spogliatoio a lui riservato per protestare nei suoi confronti. Entrambi erano visibilmente alterati e proferivano frasi sconnesse. Invitati ad uscire, i due si rifiutavano e continuavano a protestare ed ad insultare, arrivando anche a delle spinte, finchè interveniva il dirigente addetto agli ufficiali di gara che li faceva allontanare definitivamente.

 

  Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte.

  Alla luce delle risultanze istruttorie, i comportamenti contestati ai due estranei e per i quali la Società è stata sanzionata, devono essere ascritti in parte ad un sostenitore, ma prevalentemente, anche per sua stessa ammissione, al sig. Compagnucci Giovanni, dirigente tesserato per la reclamante.

  Per quanto sopra, la Commissione ritiene di dover ridurre la sanzione pecuniaria impugnata, rimettendo gli atti al competente Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche per i provvedimenti che intenderà adottare in ordine al comportamento e nei confronti del sig. Compagnucci Giovanni, come sopra qualificato.

P.Q.M.

accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S. Avenale, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 250,00.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza. 

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