COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL PESARO CALCIO A 5 avverso sanzion

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 79 del 04/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. FUTSAL PESARO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Real S. Costanzo – Futsal Pesaro, del 12.11.2009 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” - Com. Uff. n. 35 del 18.11. 2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro. 

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava ai soggetti di seguito indicati, asseritamene tesserati per la reclamante, le seguenti sanzioni:

-  squalifica per sei gare effettive al calciatore Ciacci Mirko, per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro;

-  squalifica per tre gare effettive ciascuno ai calciatori Ciliberti Giuseppe e Vergoni Mauro, per il comportamento dagli stessi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro;

-  squalifica per due gare effettive al calciatore Paolini Enrico;

-  squalifica fino al 13 dicembre 2009 al massaggiatore Bargnesi Paolo.

  Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Futsal Pesaro Calcio a 5, contestando al veridicità del referto arbitrale e chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate.

  Preliminarmente la reclamante denunciava l’atteggiamento “diseducativo e non conforme alla propria qualifica”, tenuto dall’arbitro per tutto lo svolgimento della gara nei confronti dei tesserati delle due squadre, usando espressioni offensive e scurrili.

  Quanto al comportamento dei propri tesserati, asseriva che:

-  il Ciacci sarebbe intervenuto nei confronti dell’arbitro - poggiandogli leggermente una mano sulla spalla per richiamarne l’attenzione - per le espressioni inadeguate da questi proferite nei confronti di un suo compagno di squadra, senza spingerlo o altro; 

-  il Vergoni si sarebbe limitato a protestare nei confronti del direttore di gara per l’espulsione di due suoi compagni di squadra, senza tuttavia aggredirlo nei termini dallo stesso riferiti;

-  il Ciliberti, come gli altri calciatori, contestò il comportamento dell’arbitro, forse in modo un poco brusco, ma senza minacce.

  A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i tesserati presenti, della propria squadra e di quella avversaria.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha escluso quanto addebitatogli dalla reclamante ed ha precisato che:

-  i calciatori Ciliberti e Vergoni, a fine gara, gli si avvicinarono e lo accompagnarono fino allo spogliatoio, protestando, insultandolo e minacciandolo;

-  il Ciacci, protestando unitamente ad altri suoi compagni di squadra, gli appoggiò le mani sul petto e lo spinse in maniera improvvisa ed inattesa, facendogli fare quindi un paio di passi, ma senza violenza alcuna.

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltati l’arbitro e la reclamante;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente le sanzioni  della squalifica per due gare al calciatore Paolini Enrico ed al massaggiatore Bargnesi Paolo fino al 13 dicembre 2009, in quanto entrambe inferiori al minimo e, quindi, non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, rispettivamente lett. a) e b) del Codice di giustizia sportiva;

·  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;

·  ritenuti i calciatori Ciliberti e Vergoni colpevoli delle violazioni loro ascritte, per avere, al termine dell’incontro, tenuto una condotta ingiuriosa - priva tuttavia di contenuti di concrete minacce - nei confronti del direttore di gara e che tali comportamenti vadano ricondotti alla previsione della lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs e sanzionati con la pena ivi prevista nel minimo edittale;

·  ritenuto che il comportamento del Ciacci, le mani sul petto dell’arbitro e la lieve spinta che ne è conseguita, dev’essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta irriguardosa mantenuta dal giocatore e dev’essere adeguatamente sanzionato con la squalifica per quattro giornate di gara.

P.Q.M.

sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Futsal Pesaro Calcio a 5, così decide:

-  lo dichiara inammissibile nella parte inerente le squalifiche del calciatore Paolini Enrico e del massaggiatore Bargnesi Paolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) e b) del Codice di giustizia sportiva;

-  lo accoglie nella parte relativa alle sanzioni inflitte ai calciatori Ciliberti Giuseppe e Vergoni Mauro, per l’effetto riducendo loro la squalifica a due giornate di gara ciascuno;

-  lo accoglie nella parte inerente la sanzione del calciatore Ciacci Mirko, per l’effetto riducendogli la squalifica a quattro giornate di gara.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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