COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. F.C. ACQUALAGNA avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO U.S.D. F.C. ACQUALAGNA avverso sanzioni merito gara Acqualagna – Schieti, del 6.12.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 81 del 10.12.2009.

  Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso le sanzioni delle squalifiche per due gare ciascuno dei calciatori Carpineti Michele e Fini Daniele e pertanto non impugnabili a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva.

  La Commissione,

P.Q.M. 

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. F.C. Acqualagna ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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