COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA D. VISMARA 2008 avverso sanzioni meri

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO POLISPORTIVA D. VISMARA 2008 avverso sanzioni merito gara Vismara 2008 – Pol. Belvedere, del 29.11.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 78 del 2.12.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 per il comportamento dei propri sostenitori e dirigenti, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara.

  Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la Polisportiva D. Vismara 2008, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata.

  La reclamante, pur manifestando l’impossibilità di controllo della parte del proprio impianto sportivo riservato al pubblico per la particolare conformazione dello stesso, ha escluso, per la notevole distanza, che alcuni propri sostenitori abbiano potuto attingere con sassolini o sputi l’assistente arbitrale. Quanto alla sostenitrice, moglie di un dirigente, il fatto, non offensivo né minaccioso, sarebbe comunque avvenuto circa un’ora dopo la fine dell’incontro ed erano presenti sia il Presidente della società sia altri dirigenti.

  Sentiti a chiarimenti, l’arbitro e l’assistente nr. 2 hanno ulteriormente confermato che:

a)  i sostenitori della squadra ospitante insultarono la Terna arbitrale sin dall’inizio e per tutta la durata dell’incontro;

b)  l’assistente nr. 2, a pochi minuti dalla fine della gara, veniva attinto con dei sassolini e con degli sputi lanciati da alcuni sostenitori locali posizionati dietro la rete di recinzione, ad una distanza di circa due metri da lui;

c)  che tali condotte cessavano con il sollecitato intervento del capitano della squadra locale, permanendo, viceversa, il comportamento offensivo e minaccioso da parte degli stessi sostenitori;

d)  a fine gara, davanti agli spogliatoi, una signora, che già durante l’incontro aveva urlato loro di tutto, si rivolgeva all’arbitro ed all’assistente nr. 1 offendendoli. 

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro, l’assistente nr. 2 e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.

  In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni degli ufficiali di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. 

  Gli ufficiali di gara meritano sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale loro assegnato e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla loro direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi, minacciosi o, addirittura, violenti, quale deve ritenersi anche il gesto dello sputare.

  Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi.

  Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla Società, tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio e della categoria di appartenenza della Società.

P.Q.M.

la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva D. Vismara 2008 riduce ad € 600,00 (seicento/00) la sanzione dell’ammenda applicata alla medesima Società. 

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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