COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIS CARASSAI GYMNASIUM avverso sanzioni me

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. VIS CARASSAI GYMNASIUM avverso sanzioni merito gara Vis Carassai – Folgore Falerone, del 13.12.2009 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 87 del 16.12.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Cerqueti Luca, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 10 febbraio 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vis Carassai Gymnasium, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto questi si sarebbe reso responsabile del solo comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, dopo l’allontanamento dal terreno di gioco, e non anche offensivo.

LA COMMISSIONE

  -  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Cerqueti vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;

·  ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Cerqueti, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P. Q. M.

accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Vis Carassai Gymnasium, per l’effetto riducendo al 25 gennaio 2010 la sanzione della squalifica inflitta al tecnico Cerqueti Luca.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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