COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. AVENALE avverso decisioni merito gara non disputat

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. AVENALE avverso decisioni merito gara non disputata Real Mangio e Bevo –Avenale, del 18.12.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile - Com. Uff. n. 94 del 28.12.2009. 

  Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale, rilevato che l’incontro de quo non ebbe svolgimento per la mancata presenza in campo della squadra dell’A.S. Avenale, sanzionava la stessa Società con la perdita della gara con il punteggio di 6 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00 quale prima rinuncia. 

  Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo l’A.S. Avenale chiedendo l’annullamento della delibera impugnata ed il conseguente recupero della gara in esame.

  Deduceva la Società la causa di forza maggiore derivante: a) dall’orario dell’incontro (ore 22,00); b) dalla località (Martinsicuro) distante circa cento chilometri da Cingoli; c) dalla presenza di neve e ghiaccio sulla rete stradale, come attestato dalla Polizia Municipale del Comune di Cingoli.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; rilevato che a norma dell’art. 55, 2° comma, delle NOIF “La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva”;ritenuta l’inammissibilità del gravame non avendo la reclamante rispettato le richiamate norme disciplinanti il procedimento relativo alla richiesta della sussistenza della forza maggiore, non avendo la stessa proposto il dovuto gravame davanti al Giudice Sportivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Avenale ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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