COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELDURANTE URBANIA avverso sanzioni meri

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 103 del 13/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. CASTELDURANTE URBANIA avverso sanzioni merito gara Atletico Tavullia – Casteldurante Urbania, del 6.12.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 41 del 9.12.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Cicoli Michele, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2011 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario e dell’arbitro.

  Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Casteldurante Urbania chiedendone, anche avanti questa Commissione, la revoca e l’applicazione di altra in misura ridotta e più equa.

  La reclamante negava ogni addebito a carico del proprio tesserato, deducendo la sostanziale involontarietà dei comportamenti ascrittigli.

  Ascoltato a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che il Cicoli, alla notifica del provvedimento di espulsione, gli si avvicinò e con una manata gli fece cadere a terra il taccuino. Dopo essersi allontanato, tornò indietro e lo colpì, indossando i guanti da portiere, con un pugno alla nuca. Il colpo fu forte e gli procurò dolore per circa un minuto.

LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata la responsabilità del calciatore Cicoli in ordine ai fatti ascrittigli;ritenuta l’infondatezza della tesi difensiva della non intenzionalità della condotta violenta posta in essere nei confronti del direttore di gara dal tesserato sanzionato, il cui comportamento pertanto deve essere valutato come grave e deplorevole, ancorchè circoscritto;ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, tenuto conto altresì della giovane età del tesserato.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Casteldurante Urbania, per l’effetto riducendo al 31 dicembre 2010 la sanzione della squalifica del calciatore Cicoli Michele.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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