COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 22/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTURA 96 avverso sanzioni merito gara Ciabb

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 107 del 22/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. FUTURA 96 avverso sanzioni merito gara Ciabbino – Futura 96, del 6.1.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 100 dell’8.1.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Bagalini Andrea, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Futura 96 lamentandone l’eccessività e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione.

  Secondo la reclamante il Bagalini, nell’occasione, si limitò a chiedere all’arbitro spiegazioni, senza usare frasi irriguardose o minacciose.

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al calciatore Bagalini, riferendo che lo stesso, al termine dell’incontro in esame, lo insultò volgarmente, impedendogli di rientrare nello spogliatoio a lui riservato, colpendone altresì la porta una volta fattovi rientro.

LA COMMISSIONE

 letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuta provata la responsabilità del calciatore Bagalini in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;visto l’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futura 96 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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