COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 22/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASETTE D’ETE 1968 avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 107 del 22/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. CASETTE D’ETE 1968 avverso sanzioni merito gara Casette d’Ete – Pedaso, del 3.1.2010 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 42 della Delegazione Provinciale di Fermo.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Tomassini Michele, asseritamene tesserato per la reclamante, la squalifica per tre gare effettive “per essersi spintonato violentemente con un avversario.”

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Casette d’Ete 1968, chiedendo la riduzione della sanzione impugnata.  

  Eccepiva la reclamante l’incongruità della squalifica in relazione a quanto accaduto sul terreno di gioco ed evidenziava che la condotta contestata al Tomassini sarebbe stata provocata dal comportamento offensivo ed irridente dell’avversario, il quale lo attingeva addirittura con uno sputo.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato quanto asserito dalla reclamante in ordine al comportamento del calciatore avversario, riferendo altresì che il Tomassini, per reazione, cercò di colpirlo ma senza riuscirvi e di averli, quindi, espulsi entrambi per essersi reciprocamente dati delle spinte.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Tomassini, alla luce del comportamento tenuto dall’avversario nei suoi confronti.

P.Q.M.

la Commissione, accoglie parzialmente il gravame proposto dall’A.S.D. Casette d’Ete 1968 e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Tomassini Michele a due giornate effettive di gara.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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